Sanzioni HACCP: le multe per piano, formazione, allergeni e rintracciabilità

Aggiornato il 8 ottobre 2026

In Italia le sanzioni sull’igiene degli alimenti non sono in un’unica legge. Le principali sono nell’articolo 6 del D.Lgs. 193/2007, che molti confondono con il D.Lgs. 27/2021: quest’ultimo riorganizza i controlli, ma non contiene queste multe.

Igiene e autocontrollo (D.Lgs. 193/2007, art. 6)

Violazione Sanzione
Stabilimento non registrato (notifica sanitaria mancante) 1.500 - 9.000 € (c. 3)
Requisiti generali di igiene non rispettati (Allegato II, formazione compresa) 500 - 3.000 € (c. 5)
Piano di autocontrollo assente 1.000 - 6.000 € (c. 6)
Carenze non sanate entro il termine dato dall’ASL 1.000 - 6.000 € (c. 7)
Piano non applicato o applicato male 1.000 - 6.000 € (c. 8)

Allergeni e alimenti sfusi (D.Lgs. 231/2017, art. 23)

Violazione Sanzione
Allergeni non indicati negli alimenti non preimballati 3.000 - 24.000 €
Allergeni indicati in modo non conforme 1.000 - 8.000 €
Irregolarità solo formali 500 - 4.000 €
Altre violazioni sul cartello degli sfusi 1.000 - 8.000 €

Vedi i 14 allergeni.

Rintracciabilità e ritiro (D.Lgs. 190/2006)

  • Rintracciabilità: dal 2026 (L. 75/2026) da 6.000 a 48.000 €, oppure il 3% del fatturato se più alto, fino a 150.000 €. Per errori solo documentali che non incidono sulla tracciabilità reale, 15 giorni per regolarizzarsi.
  • Mancato ritiro di un prodotto non conforme: da 3.000 a 18.000 €.
  • Ritiro senza informare l’autorità: da 500 a 3.000 €.

Vedi rintracciabilità.

Formazione: anche multe regionali

Oltre alla sanzione nazionale per l’impresa, alcune regioni prevedono multe proprie per chi lavora senza attestato: ad esempio in Puglia da 250 a 1.000 euro (L.R. 22/2007). Vedi le regole della tua regione nella guida al corso.

Come evitarle

Quasi tutte queste sanzioni si evitano con tre cose: un piano di autocontrollo vero e applicato, le registrazioni in ordine e il personale formato. Vedi anche cosa controlla l’ASL.

Domande frequenti

Quanto è la multa se manca il piano HACCP?

Da 1.000 a 6.000 euro per chi non predispone procedure di autocontrollo basate sui principi HACCP (D.Lgs. 193/2007, art. 6, comma 6). La stessa sanzione vale se il piano c'è ma non viene applicato correttamente.

Le sanzioni HACCP sono nel D.Lgs. 27/2021?

No. Il D.Lgs. 27/2021 riorganizza i controlli ufficiali e individua le autorità competenti. Le sanzioni sull'igiene degli alimenti sono ancora nell'articolo 6 del D.Lgs. 193/2007.

Quanto è la multa per la mancata rintracciabilità?

Dal 2026, con la legge 75/2026, da 6.000 a 48.000 euro oppure il 3% del fatturato annuo se più alto, fino a 150.000 euro. Per errori solo formali l'autorità concede 15 giorni per mettersi in regola.

Fonti

  1. D.Lgs. 193/2007, art. 6, sanzioni (Normattiva)
  2. D.Lgs. 231/2017, art. 23, sanzioni allergeni e sfusi (Normattiva)
  3. D.Lgs. 190/2006, art. 2 e 3, rintracciabilità e ritiro (Normattiva)
  4. Legge 21 aprile 2026, n. 75, art. 8 (Normattiva)
  5. D.Lgs. 27/2021, art. 2, autorità competenti (Normattiva)

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